Allegato A  reg. atto N. 1186 del 25/10/2023 Agenzia delle Entrate -  Messina

 

STATUTO

 

dell’ ”Associazione Sportiva Dilettantistica ARCO CLUB SERRO”

 

Articolo - 1 Denominazione e sede sociale

E’ costituita con sede in Villafranca Tirrena (ME) Via Candelora N. 59 frazione Serro  un’Associazione sportiva dilettantistica , ai sensi degli art. 36 e ss. Codice Civile denominata:

 “Associazione Sportiva Dilettantistica ARCO CLUB  SERRO”

1.         di seguito chiamata nel presente Statuto “Associazione”, attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 39/2021.

2.         Le future variazioni dell’indirizzo, purché nello stesso comune, potrà essere deliberata dall’organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.

3.         Potranno essere istituite sedi secondarie e succursali , sia in Italia che all’estero.

4.         Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “associazione sportiva dilettantistica”, anche in acronimo ASD.

5.         L’Associazione si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all’ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell’art. 6.3 D. Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

6.         I colori sociali sono il bianco e l’arancione , l’emblema è rappresentato da un disegno stilizzato di una chiesetta con un campanile con nello sfondo quattro colline verdi con il alto una  freccia tricolore su sfondo giallo,  il tutto racchiuso da tre cerchi colorati rosso blu e nero e con in basso la dicitura Arco Club Serro.

Articolo - 2 Scopo

1 - L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

2 – L’Associazione ha come oggetto principale l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, con particolare riguardo alla diffusione e la propagazione del tiro con l’arco,  ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica. Al fine di perseguire l’oggetto sociale l’associazione potrà praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e dal CIP mediante l’affiliazione alle FSN, DSA e EPS riconosciuti dal CONI e dal CIP. L’Associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento per lo Sport. L’ Associazione ha anche per finalità secondaria la salvaguardia culturale e la protezione ambientale del territorio in cui ha sede .

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti e attrezzature sportive anche ottenuti in concessione da enti pubblici abilitate alla pratica sportiva in genere e del tiro con l’arco, nonché allo svolgimento dell’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento alla pratica di altri sport e della medesima disciplina sportiva.

Nei locali e negli impianti dell’Associazione si potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.

Per il raggiungimento degli scopi, l’Associazione agirà con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo ed in particolare mediante l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, a competizioni sportive, convegni, mostre, rappresentazioni e incontri atti a sensibilizzare l’opinione pubblica alle finalità associative.

3 - E’ caratterizzata altresì dalla democraticità e uguaglianza dei diritti degli associati, dall’elettività delle cariche associative e dall’obbligatorietà del bilancio.

L’Associazione si avvarrà prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite, dei propri aderenti; non assumerà lavoratori dipendenti né si avvarrà di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

4 - L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell’ordinamento generale dello Stato Italiano e dell’ordinamento sportivo; si conforma alle norme direttive del Comitato internazionale olimpico (CIO), del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal CIP, nonché agli statuti e ai regolamenti di altri Enti sportivi e della FITARCO e a quelli delle Federazioni e Organismi Internazionali cui quest’ultima è affiliata o aderente.

5 – L’Associazione s’impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle eventuali Federazioni a cui è affiliata  dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare, attinenti l’attività sportiva.

6 – Costituiscono, quindi, parte integrante del presente Statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti della FITARCO e di altri enti riconosciuti dal CONI e dal CIP nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.

7 - L’Associazione s’impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti e dei tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali. Nel caso in cui il numero di atleti o tecnici non consenta lo svolgimento di dette assemblee, il rappresentante, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti della FITARCO, è nominato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

 

Articolo - 3 Durata:

La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.

 

Articolo - 4 Domanda d’ammissione

1 - Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. E’ espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

2 - Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne fanno richiesta e che siano dotate di un’irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione, della FITARCO e di altri enti,  e dei loro organi.

3 - Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

4 - La validità della qualità di socio è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui eventuale diniego deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea generale.

5 - In caso di domanda d’ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.

L’esercente patria potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione rispondendo verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

6 - La quota associativa non può essere trasferita a terzi.

 

Articolo 5 - I Soci

 

1.        Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano  nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

2.        In particolare, i soci hanno:

a.         il diritto a partecipare alle attività associative;

b.         il diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell’Associazione;

c.         il diritto di voto per l’approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;

d.         il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;

e.         il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne  impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

3.        Il minore esercita il diritto di partecipazione e di voto nell’Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o dal titolare della responsabilità genitoriale. 

4.        Il diritto all’elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima  assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

  1. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

 

  1. L'Associazione riconosce anche le seguenti figure societarie:

 a)        Soci Fondatori, appartengono a tale categoria i soci intervenuti all’atto costitutivo dell’Associazione, o che hanno più di 25 anni di Associazione consecutiva per voto unanime del Consiglio direttivo; hanno diritto di voto.

 b)       Soci Benemeriti, coloro che hanno ricevuto tale qualifica per voto unanime, del Consiglio direttivo, per meriti speciali; hanno diritto di voto.

 c)        Soci Onorari, l'Associazione può conferire tale qualifica a persone o enti per voto unanime del Consiglio direttivo; hanno diritto di voto.

 

Articolo - 6 Decadenza dei Soci:

1 - I Soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:

a) Dimissione volontaria.

b) Morosità,  protrattasi per oltre tre  mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.

c) Radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta degli elementi il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

d) Scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’art. 26 del presente Statuto.

2 - Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’Assemblea Ordinaria. Nel corso di tale Assemblea alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea.

3 - L’Associato radiato non può essere più riammesso.

 

Art. 7 Organi:

1 - Gli organi sociali sono:

a) l’Assemblea generale dei soci,

b) il Presidente,

c) il Consiglio Direttivo.

 

Articolo – 8  Assemblea generale dei soci

1 - L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2 - La convocazione dell’assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta, che propone l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo che vi provvede nei tempi e modi previsti dal successivo Art. 11, e comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

3 - L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, in ogni caso, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. La convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e dei luoghi d’allenamento e, se presente, sul gruppo social o sul sito WEB dell’Associazione, almeno otto giorni prima dell’adunanza nel caso di convocazione dell'assemblea Ordinaria e di dieci giorni nel caso di convocazione dell’Assemblea Straordinaria.  La convocazione deve contenente l’ordine del giorno, il luogo di svolgimento, la data e l’orario di prima e seconda convocazione ed eventuali documenti relativi all’ordine del giorno. Sono ammesse le assemblee audio/video regolate dall’art. 10  del presente  Statuto.

4 – Le assemblee sono generalmente presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

5 – L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell’assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

6 – L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.

7 – Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce e regola le modalità e l’ordine delle votazioni.

8 – Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

 

 

Articolo 9  Diritti di partecipazione

1 - Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

2 - Ogni socio può rappresentare in assemblea,  per mezzo di delega scritta non più di 1 associato.

 

Articolo 10  video assemblee

È possibile tenere le riunioni dell’Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio  delle presenze.

E’ in ogni caso necessario che:

 a)        debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente ed il segretario della riunione;

 b)       vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

 c)        venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;

 d)       venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l’adunanza;

 e)        sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;

 f)        sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

 g)       vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della Società – nei quali gli intervenienti possono affluire.

 h)       In presenza dei suddetti presupposti, l’assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

 i)         In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell’assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

 

Articolo – 11  Compiti dell’Assemblea

1 - La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima dell’effettuazione, mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie trattate.

2 - L’assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l’esame del bilancio preventivo.

3 - L’assemblea elettiva deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, a scadenza del mandato o per la sostituzione dei membri, come previsto dal presente Statuto, per eleggere i componenti del Consiglio direttivo nel numero disciplinato nel successivo art. e in ogni caso il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario, con funzioni di tesoriere, del sodalizio.

4 - Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione nonché in merito

all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

Articolo 12 -   Elezioni

1.         L’elezione degli organismi direttivi avviene ogni  quattro anni  e comunque non oltre il mese di Aprile dell’anno seguente all’effettuazione  dei Giochi Olimpici Estivi.

2.         La convocazione dell’assemblea avverrà  nei termini previsti nel presente statuto, e dovrà prevedere l’elezione diretta del Presidente, e di massimo quattro membri eletti in rappresentanza dei  soci ordinari.

3.         Tutti i soci maggiorenni, aventi diritto di voto, possono candidarsi liberamente alle cariche sociali.  La loro candidatura dovrà essere inoltrata, in carta libera, alla società entro i 5  giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell’assemblea elettiva.

4.         La candidatura è ammessa in una sola categoria tra quelle ammesse ad elezione.

5.         Le votazioni vengono svolte a scrutinio segreto o palese se richiesto con voto unanime dall’assemblea dei soci.

6.         Per essere eletti a qualsiasi carica è necessaria la maggioranza semplice dei presenti all’Assemblea.

 

Articolo – 13  Validità delle Assemblee

1 - L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto. In seconda convocazione , trascorsa almeno un’ora dalla prima convocazione, l’Assemblea ordinaria sarà costituita qualunque sia il numero dei soci e delibera con il voto dei presenti aventi diritto.

2 - L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora dalla 1° convocazione è valida se sia presente almeno un quinto degli associati; per le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto.

 

Articolo – 14 Assemblea straordinaria

1 - L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno dieci giorni prima dell’adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo gruppo web, posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

2 – L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello Statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’Associazione, scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.

 

Articolo - 15 Consiglio Direttivo 

 

1.        Il Consiglio Direttivo è l’organo responsabile della gestione dell’Associazione e cura collegialmente     l’esercizio dell’attività associativa.

2.        Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti dall’Assemblea, ivi compreso il Presidente.

3.        Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito elegge il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;                          queste due ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.

4.        I Consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su  convocazione del Presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo uscente.

5.        La presenza alla prima riunione dell’associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.

6.        E' fatto divieto agli amministratori dell’Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI e CIP o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

7.        Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

8.        La rappresentanza legale dell’Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione.

9.        Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.

10.     Il Consiglio Direttivo potrà avere  luogo altresì  “da  remoto” ai sensi del precedente art. 10  dello    Statuto.

11.     Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e  le deliberazioni     sono approvate a maggioranza dei presenti.

12.     In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

13.     Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all’art. 8.2 D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all’art. 3.2 ultimo periodo D.Lgs. 112/2017.

14.     Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

15.     Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha   presieduto la riunione e dal segretario.

16.     Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione. 

 

Articolo - 16 Dimissioni

1 - Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno all’integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto alla carica di consigliere, in ordine di votazioni, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2 - Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente, fino alla nomina del nuovo Presidente, che dovrà avvenire alla prima assemblea utile successiva.

3 - Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

 

 

Articolo – 17 Convocazione Direttivo

1 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne è fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

 

Articolo - 18 Compiti del Consiglio Direttivo

1 - Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci.

b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea;

c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l’anno e convocare l’assemblea straordinaria nel rispetto delle norme dell’Art.8 e seguenti del presente Statuto.

d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;

e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci, qualora si dovessero rendere necessari;

f) attuare le finalità previste dallo Statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.

g) Stipulare atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari.

h) Stipulare contratti di gestione, di locazione, di compravendita anche rateali di macchine, di forniture, di appalto, di permute, aprire conti correnti bancari, contrarre assicurazioni varie ed in particolare accedere a finanziamenti bancari, contrarre mutui, contratti di leasing e assumere ogni altro impegno finanziario non previsto, formare commissioni e/o gruppi di lavoro, per la gestione delle strutture ricreative dell’Associazione, e commissioni sportive e comunque sono demandati al Consiglio tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

i) Nominare il rappresentante dei tecnici o degli atleti al verificarsi della previsione di cui all’Art. 2 c.7 del presente Statuto.

j) Nominare tecnici, animatori, specialisti e responsabili per lo svolgimento delle attività societaria e pratica sportiva.

  k) determinare annualmente le quote associative.

 

Articolo – 19 Il Presidente

1 - Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo dirige l’Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali; ne è il legale rappresentante per ogni evenienza.

 

Articolo –20 Il Vicepresidente

1 - Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali sia espressamente delegato.

 

Articolo – 21  Il Segretario

1 - Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

 

Articolo – 22 Il Rendiconto

1 - Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica/finanziaria dell’Associazione.

2 - Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale ed economica/finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3 – Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

 

Articolo - 23 Anno sociale

1 - L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

 

Articolo – 24  Fondo comune

1 - I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione. Fino a quando l’Associazione non è sciolta i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso dal sodalizio.

 

Articolo - 25 Clausola Compromissoria

1- Tutte le controversie insorgenti  tra l’Associazione ed i soci e tra i soci medesimi, saranno devolute all’esclusiva competenza degli Organi e delle norme che disciplinano la giustizia in seno alla FITARCO,  e dagli eventuali organi in cui l’ Associazione è affiliata definiti dagli  Statuti e dai regolamenti che ne discendono.

 

Articolo - 26 Scioglimento

1 - Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, e validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.  Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

2 - L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.

3 - La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini sportivi, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3 comma 190, L. 23.12.1996 n° 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Articolo – 27  Norma di rinvio

 

1 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della FITARCO e degli Organi di cui l’Associazione è affiliata ed in subordine le norme del codice civile.